Art. 23 · Obbligo del lavoro straordinario
Titolo IICapo I

Art. 23

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Obbligo del lavoro straordinario

In vigore dal 8 mag 1969
Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente è obbligato a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario normale, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge relative alla tutela fisica del lavoratore, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario nella misura stabilita con le deliberazioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-23