Art. 135
Titolo VII

Art. 135

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In vigore dal 8 mag 1969
È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 56. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-135