Art. 126
Titolo VII

Art. 126

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In vigore dal 20 mag 1975
I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale. I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale. Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale. Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti. I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorchè non siano stati istituiti i ruoli relativi. I servizi prestati presso ospedali già classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-126