Art. 120 · Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta (Capo-sala, infermiere professionale, infermiere professionale specializzato, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice).
Capo V

Art. 120

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Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta (Capo-sala, infermiere professionale, infermiere professionale specializzato, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice).

In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti: diploma o abilitazione professionale; non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie; per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale. La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; il direttore sanitario dell'ospedale - componente; un funzionario medico del Ministero della sanità - componente; un primario o un aiuto di ruolo di materia attinente al posto messo a concorso - componente; un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso - componente; un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove d'esame sono le seguenti: per capo-sala: prova scritta su elementi di tecnica assistenziale infermieristica; prova pratica: compilazione di prospetti riassuntivi dell'attività della sezione, desunti dai quaderni e dalle schede; prova orale: cultura infermieristica - igiene ospedaliera; per infermiere professionale specializzato e per vigilatrice d'infanzia: prova scritta: argomenti di assistenza infermieristica ospedaliera previsti dai programmi delle scuole e dei corsi attinenti alla branca in concorso; prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche attinenti alla branca in concorso; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; per infermiere professionale: prova scritta: elementi di fisiologia e patologia secondo i programmi delle scuole; prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; per infermiere generico e puericultrice: prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera. Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: titoli: punti 10; prova scritta: punti 40; prova pratica: punti 30; prova orale: punti 20. Nei concorsi per infermiere generico e puericultrice la suddivisione del punteggio a disposizione della commissione è la seguente; titoli: punti 10; prova pratica: punti 50; prova orale: punti 40. Nel concorso per capo-sala, per titoli ed esami, la commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 60 punti per i titoli; 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti per i titoli sono così ripartiti: 35 punti per titoli di carriera; 20 punti per titoli di studio e di specializzazione; 5 punti per titoli didattici e culturali.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-120