Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo X
Art. 32
32 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Nel momento in cui, per qualsiasi causa, l'istituto cessasse le sue operazioni di credito fondiario e dopo che siano state accertate e liquidate le eventuali perdite subite, si applicano le norme di cui al regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2361.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-32