Art. 30
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo X

Art. 30

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In vigore dal 11 mag 1969
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'istituto e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea degli azionisti, entro il termine di cui all'.
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