Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo I
Art. 3
3 / 34In vigore dal 11 mag 1969
La durata di anni 50 assegnata all'istituto, per l'esercizio del credito fondiario, con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, prorogata di anni 50 con regio decreto 19 aprile 1941, n. 279, è prorogata di altri anni 50 e potrà essere ulteriormente prorogata in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-3