Art. 29
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IX

Art. 29

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In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-29