Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo VII
Art. 26
26 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il direttore generale:
a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'istituto, accompagnate da una relazione;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato;
c) consente:
la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto;
la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito dell'istituto;
la riduzione della somma per la quale fu iscritta l'ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario;
la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto;
d) cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti;
e) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi;
f) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione;
g) propone la nomina e la revoca del personale;
h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-26