Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 21
21 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-21