Art. 20
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 20

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In vigore dal 11 mag 1969
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-20