Art. 18
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 18

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In vigore dal 11 mag 1969
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-18