Art. 15
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 15

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In vigore dal 11 mag 1969
Entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di L. 200 mila nominali. La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-15