Art. 14
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 14

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In vigore dal 11 mag 1969
Il consiglio di amministrazione, dell'istituto è composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dalla assemblea ordinaria degli azionisti. I consiglieri di amministrazione sono eletti ciascuno per un triennio e sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-14