Art. 11
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 11

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In vigore dal 11 mag 1969
Gli azionisti che intendono intervenire alla assemblea debbono depositare o presentare le loro azioni, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea. Possono inoltre intervenire gli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato nel termine di cui sopra, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione i titoli dei quali siano in possesso mediante una serie continua di girate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-11