Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo I
Art. 1
1 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Istituto italiano di credito fondiario
STATUTO
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L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, nelle sue varie forme, in tutto il territorio della Repubblica.
L'istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
L'istituto può istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica.
L'istituto può effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano, al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-1