Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 mar 1969
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 127. - GRECO
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