Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 apr 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1969 SARAGAT SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 26. - GRECO
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