Art. 6
Atto di convenzioneTitolo IV

Art. 6

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In vigore dal 18 mar 1969
Sia i posti di professore di ruolo che quelli di assistente saranno destinati a quegli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attività didattico-scientifica della facoltà di lettere e filosofia, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad un insegnamento anche eventualmente diverso da quello in cui in un primo tempo è stato assegnato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-6