Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 12
77 / 78In vigore dal 18 mar 1969
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, per il finanziamento della facoltà di lettere e filosofia, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-12