Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 64
64 / 78In vigore dal 20 mar 1984
TITOLO IV
BIBLIOTECA ED ISTITUTI SCIENTIFICI
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Alle facoltà di magistero e di lettere e filosofia è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca è nominato dal rettore su proposta dei consigli delle facoltà di magistero e lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta secondo le modalità di cui al seguente articolo, ed è scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega dei consigli delle facoltà riunite secondo le norme da questi fissate. Il direttore è coadiuvato da un consiglio di direzione e da un vice direttore nominati dai consigli delle due facoltà riuniti in seduta congiunta, su proposta del direttore della biblioteca, scegliendoli tra il personale docente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
- Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia."
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
- Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
- Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica."
- Il D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986, ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-64