Art. 49
Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 49

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In vigore dal 3 apr 1981
b)laurea in filosofia: Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in filosofia sono seguenti: Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Complementari: 1) Storia della filosofia antica; 2) Storia della filosofia medioevale; 3) Storia delle religioni; 4) Storia del Cristianesimo; 5)Storia della Chiesa; 6)Storia del Risorgimento; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Storia delle dottrine economiche; 9) Storia della filosofia moderna e contemporanea 10) Estetica; 11) Filosofia della scienza; 12) Filosofia della storia; 13) Filosofia del linguaggio; 14)Storia contemporanea; 15) Filosofia della religione; 16) Sociologia; 17) Storia della critica dell'arte; 18) Storia greca; 19) Storia economica; 20) Storia della pedagogia; 21) Storia della scienza e della tecnica. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facoltà.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia."
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-49