Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 33
33 / 78In vigore dal 15 mar 1973
a) Laurea in materie letterarie: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Archeologia;
2) Antropologia culturale;
3) Biblioteconomia e bibliografia;
4) Civiltà greca;
5) Diritto scolastico italiano e comparato;
6) Filologia dantesca;
7) Filologia germanica;
8) Filologia italiana;
9) Filologia romanza;
10) Filosofia della scienza;
11) Filosofia della storia;
12) Filosofia morale;
13) Grammatica latina;
14) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
15) Letteratura cristiana antica;
16) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
17) Letteratura latina medioevale;
18) Letteratura umanistica;
19) Lingua e letteratura greca;
20) Paleografia e diplomatica;
21) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
22) Sociologia;
23) Storia contemporanea;
24) Storia dei partiti e movimenti politici;
25) Storia del Cristianesimo;
26) Storia della costituzione romana;
27) Storia della Chiesa;
28) Storia della critica;
29) Storia della grammatica e della lingua italiana;
30) Storia della musica;
31) Storia della pedagogia;
32) Storia dell'arte contemporanea;
33) Storia dell'arte medioevale e moderna;
34) Storia delle dottrine politiche;
35) Storia delle tradizioni popolari;
36) Storia del mezzogiorno;
37) Storia del Risorgimento;
38) Storia del teatro e dello spettacolo;
39) Storia economica;
40) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici.
Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, il cui insegnamento sarà impartito ogni anno come corso indipendente; gli altri due anni devono essere dedicati alla storia medioevale ed alla storia moderna, il cui insegnamento verrà impartito ad anni alterni. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina (dall'italiano in latino), una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.
La prova scritta di lingua straniera dovrà essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
- Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
- Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-33