Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo II
Art. 3
13 / 78In vigore dal 18 mar 1969
I programmi sono esaminati tempestivamente dalla facoltà competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell' del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nell'Istituto universitario di Salerno possono presentare il loro programma fino ad un mese prima della apertura dell'anno accademico e la facoltà provvede subito alla classificazione dei corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-3