Art. 29
Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 11 mar 1985
La scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. b) il direttore della scuola è il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Università di Salerno. Il piano generale degli studi è stabilito dal consiglio direttivo della scuola, integrato da rappresentanti di altri enti scientifici italiani o stranieri che collaborino allo svolgimento della scuola, nominati dal direttore. c) il consiglio direttivo della scuola è costituito da tutti i docenti della scuola; è diretto dal direttore e nomina annualmente un segretario. Il consiglio direttivo dispone tutto quanto necessario al regolare funzionamento di tutte le attività della scuola; attribuisce, dopo regolare concorso, le borse di studio che la scuola pone a disposizione degli iscritti meritevoli; affida la supervisione dell'attività di studio e di ricerca di ciascun iscritto ad un docente della scuola, scelto d'accordo con l'interessato. d) le attività didattiche e scientifiche della scuola si avvarranno di ogni possibile collaborazione con altri enti scientifici italiani e stranieri aventi finalità affini. Ciascun iscritto alla scuola segue uni piano particolare di studi, concordato con il suo supervisore, conformemente ad un orientamento specifico. Tale orientamento, che sarà esplicitamente menzionato nel diploma di perfezionamento, può essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra natura, e deve essere approvato dal consiglio direttivo della scuola ampliato come alla lettera b). e) gli insegnanti della scuola sono nominati annualmente dal consiglio direttivo, ampliato come alla lettera b), su proposta del direttore, che può scegliere tra personale qualificato di università o enti scientifici italiani o stranieri. Gli insegnamenti relativi a ciascun orientamento saranno concordati, ogni qualvolta ciò sia possibile, con facoltà universitarie o enti interessati. Insegnamenti di materie universitarie di carattere specializzato, non facenti parte del precedente curriculum studiorum degli iscritti, potranno essere inclusi tra i corsi complementari che questi dovranno seguire. La frequenza è obbligatoria e dovrà essere certificata dal docente di ciascun corso, fondamentale o complementare, il quale farà parte della commissione d'esame. f) alla scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche vengono ammessi i laureati di università italiane o straniere in materie scientifiche. Per i laureati di università straniere occorre che una facoltà universitaria italiana competente esprima parere favorevole alla sua ammissione alla scuola. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. g) le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti del corso. h) la commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola o cultori della materia; l'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola ed in una discussione sopra una dissertazione originale scritta; i) gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: fondamentali e complementari. I corsi fondamentali vengono tenuti nella sede della scuola. I corsi complementari possono essere scelti tra insegnamenti universitari dell'ultimo biennio o di scuole di perfezionamento universitario, oppure possono avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno dal consiglio direttivo ampliato come alla lettera b); l) gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame di tre materie fondamentali e di almeno tre materie complementari secondo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti nonché una prova di cultura generale; m) il consiglio direttivo ha facoltà di convalidare esami sostenuti presso altri corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento italiane o straniere fino a un massimo di tre. In nessun caso si potrà accedere all'esame di diploma prima di un minimo di due anni dalla data di iscrizione alla scuola.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 ottobre 1985, n. 907 ha disposto (con l'art. 1) che "Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: storia delle dottrine morali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-29