Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 25
25 / 78In vigore dal 22 mar 1972
Presso la facoltà di economia e commercio sono costituiti i seguenti istituti:
Istituito di statistica;
Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di economia politica;
Istituto di storia economica;
Istituto giuridico.
Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.
Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso.
Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto.
Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio di facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo fra essi il direttore dell'istituto il quale resterà in carica tre anni.
Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto tra i professori incaricati.
La nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio di facoltà, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto.
Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-25