Art. 13
Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 22 mar 1972
Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facoltà che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali. Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Lo studente è obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facoltà comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facoltà per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-13