Art. 6
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di BergamoCapo II

Art. 6

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In vigore dal 7 set 1982
Il consiglio di amministrazione è composto: 1) dal presidente del consorzio; 2) dal direttore; 3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio direttivo del "Consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo", dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente del comune di Bergamo, dell'amministrazione >provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo; 4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 5) da un rappresentante della regione Lombardia; 6) da tre rappresentanti dei professori ordinari; 7) da tre rappresentanti dei professori associati; 8) da un rappresentante dei ricercatori; 9) da un rappresentante del personale non docente; 10) da tre rappresentanti degli studenti; 11) dal direttore amministrativo. Hanno altresì diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti e i privati che versino all'Istituto universitario un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni: in questo caso il numero dei rappresentanti dei professori ordinari è aumentato di altrettante unità. Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a eleggere il presidente, che deve essere scelto tra i membri del consiglio direttivo del "Consorzio per la istituzione di facoltà universitarie in Bergamo". In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore dell'Istituto in qualità di vice-presidente. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità il voto del presidente è determinante. Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti. Fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato per i rappresentanti dei professori associati valgono le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario il rappresentante dei ricercatori è sostituito da un rappresentante eletto tra gli aventi diritto ai giudizi d'idoneità in servizio presso l'Istituto universitario di Bergamo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-6