Art. 25-bis
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo

Art. 25-bis

5 / 43
In vigore dal 5 gen 1975
Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle università governative. Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata, allo stesso titolo, agli assistenti di ruolo statale. In caso di trasferimento all'istituto di assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle università governative.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-25-bis