Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320 e modificato con proprio decreto in data 2 settembre 1963, n. 1376;
Vista la deliberazione in data 20 aprile 1968 del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 2.500.000.000, conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 24. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-12;1403#art-1