Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne
Art. 23
23 / 57Manifesto degli studi
In vigore dal 11 nov 1997
All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la facoltà determina, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell' della legge n. 431 / 1990.
In particolare, la facoltà:
a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;
b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della Unione europea. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;
c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;
d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;
e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;
f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della Unione europea.
Ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996), il corso di laurea in lingue e letterature straniere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adottano il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
La facoltà può riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indica inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facoltà indica inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.
Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicano il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1490#art-sdi-23