Art. 21 · Biennio comune e di specializzazione
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne

Art. 21

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Biennio comune e di specializzazione

In vigore dal 11 nov 1997
a) Biennio comune. Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità: due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti; una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea); una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio, una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche, filologia afferente alla lingua quadriennale. b) Biennio di specializzazione. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la facoltà attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili. Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: artistico - letterario; scienze della formazione linguistica; storico - internazionale; umanistico - informatico. La facoltà può istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà o corsi di laurea della stessa università. Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità: due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; due a scelta libera da parte dello studente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1490#art-sdi-21