Art. 97
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 97

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In vigore dal 28 feb 1969
Il servizio di cassa è affidato a un istituto di credito con le norme e le modalità da stabilirsi in apposita convenzione. Egualmente ad un istituito di credito sono affidati in custodia tutti i titoli e valori di proprietà dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-97