Art. 68
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SESTO

Art. 68

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In vigore dal 28 feb 1969
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studio, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studio. Se, peraltro, nel nuovo corso le tasse sono più elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto, sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fà passaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-68