Art. 67
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SESTO

Art. 67

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In vigore dal 28 feb 1969
I laureati o diplomati, che intendono conseguire un'altra laurea o diploma, debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del nuovo titolo accademico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-67