Art. 34
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo QUARTO

Art. 34

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In vigore dal 28 feb 1969
Il conferimento degli incarichi di insegnamento e delle supplenze è deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo. Ai professori di ruolo o a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, non possono essere affidati più i due incarichi. Ai professori incaricati verrà usato il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore per gli incaricati nelle università e negli istituiti di istruzione superiore statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-34