Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SECONDO
Art. 13
14 / 112In vigore dal 28 feb 1969
Il direttore dell'istituto:
a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'istituto;
b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;
c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni e con i privati, nei limiti delle sue attribuzioni;
d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;
e) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'istituto;
f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale dell'istituto nei termini e nei modi prescritti;
g) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto;
h) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni 15 all'altro personale;
i) esercita le altre attribuzioni, assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni;
l) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni.
Al direttore può essere assegnata un'indennità di carica II cui importo, fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli istituti universitari statali con una sola facoltà.
Il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-13