Art. 13
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SECONDO

Art. 13

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In vigore dal 28 feb 1969
Il direttore dell'istituto: a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'istituto; b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati; c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni e con i privati, nei limiti delle sue attribuzioni; d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza; e) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'istituto; f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale dell'istituto nei termini e nei modi prescritti; g) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto; h) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni 15 all'altro personale; i) esercita le altre attribuzioni, assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni; l) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni. Al direttore può essere assegnata un'indennità di carica II cui importo, fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli istituti universitari statali con una sola facoltà. Il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.
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