Art. 106
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo NONO

Art. 106

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In vigore dal 28 feb 1969
A favore del personale di ruolo dell'istituto vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità. Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal magistero, salvo la facoltà dell'assicurato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-106