Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo NONO
Art. 106
107 / 112In vigore dal 28 feb 1969
A favore del personale di ruolo dell'istituto vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.
Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal magistero, salvo la facoltà dell'assicurato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-106