Art. 57
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VIII

Art. 57

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In vigore dal 15 feb 1969
Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-57