Art. 56
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VIII

Art. 56

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In vigore dal 15 feb 1969
Nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, l'istituto venisse a cessare la propria attività, oppure venisse privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'istituto, ed in mancanza di esso, alle amministrazioni comunali e provinciali dell'Aquila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-56