Art. 53
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VIII

Art. 53

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In vigore dal 15 feb 1969
Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. È parimenti affidato al giudizio favorevole del predetto consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui al presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-53