Art. 49
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VIII

Art. 49

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In vigore dal 15 feb 1969
Il servizio di cassa dell'istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico di notoria solidità secondo apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione. Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto è affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dal comune dell'Aquila, dalla provincia dell'Aquila e dal Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-49