Art. 41
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VII

Art. 41

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In vigore dal 15 feb 1969
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'erario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-41