Art. 40
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VII

Art. 40

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In vigore dal 15 feb 1969
Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono: a) ammonizione; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o più corsi; d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa. Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-40