Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo VII
Art. 40
40 / 57In vigore dal 15 feb 1969
Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-40