Art. 18
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo III

Art. 18

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In vigore dal 15 feb 1969
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnicosportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-18