Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo III
Art. 18
18 / 57In vigore dal 15 feb 1969
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnicosportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-18