Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 feb 1969
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 176. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1366#art-2