Art. 17
Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 17

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In vigore dal 15 mar 1969
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della facoltà di economia e commercio, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-17