Art. 16
Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 16

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In vigore dal 15 mar 1969
La presente convenzione, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma seguente, avrà la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, sempre che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza. Per quanto riguarda il comune, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'amministrazione provinciale di Modena, gli impegni di cui alla presente convenzione verranno a cessare qualora entro i due anni accademici successivi alla emanazione delle norme di legge sul riordinamento della facoltà, l'Università di Modena non provveda a proporre le modifiche di cui all', comma primo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-16