Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio
Art. 14
14 / 23In vigore dal 15 mar 1969
L'ateneo modenese, infine, si impegna - nell'ambito delle norme che regolano l'ordinamento universitario ad assicurare, mediante la creazione di idonee istituzioni, la migliore partecipazione dei docenti, degli assistenti e degli studenti alla determinazione del programma didattico e del piano degli studi della facoltà convenzionata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-14