Art. 34 · Ufficio di iscrizione
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 34

87 / 161

Ufficio di iscrizione

In vigore dal 9 ago 1969
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell'interessato. Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-34